È legge la nuova disciplina dei pacchetti turisticiFonte: D.Lgs. 21 maggio 2018 n. 62
07 Giugno 2018
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018 è stato pubblicato il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio. Il decreto contiene molteplici novità.
AMPLIAMENTO DELLA FATTISPECIE Anzitutto viene ampliata la definizione di pacchetto turistico, con eliminazione del riferimento ai soli contratti conclusi nel territorio dello Stato, al fine di ricoprire una fattispecie più ampia comprendente anche i contratti on line, i pacchetti su misura ed i pacchetti dinamici.
DEFINIZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Viene definito il pacchetto turistico, che rappresenta la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini del medesimo viaggio, qualora combinati da un unico professionista, oppure, anche nel caso in cui siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, questi siano stati acquistati presso un unico punto vendita, oppure siano stati offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi di prenotazione on-line. Nel decreto si precisa però qualora le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza, ossia nel caso in cui non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione, la disciplina dei pacchetti turistici deve ritenersi esclusa.
OBBLIGHI INFORMATIVI Nel decreto vengono anche specificati gli obblighi informativi: in presenza di pacchetti turistici, l'organizzatore e il venditore forniscono ai viaggiatori, prima della conclusione del contratto, un modulo informativo standard, unitamente ad una serie di informazioni, più ampie rispetto a quelle previste dalla disciplina ancora vigente, sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio sulla lingua in cui sono prestati i servizi, sull'idoneità o meno del viaggio per persone portatrici di handicap). La nuova disciplina riconosce inoltre maggiori diritti ai viaggiatori in ipotesi di recesso, ad esempio aumentando il prezzo del pacchetto oltre l'8% (mentre ora sarebbe il 10%).
RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO Viene rafforzata la tutela del viaggiatore, anche mediante la garanzia di una riduzione del prezzo, oltre all'eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto, in caso di responsabilità dell'organizzatore per inesatta esecuzione del pacchetto, con previsione della possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità.
AMPLIATI I TERMINI DI PRESCRIZIONE Vengono ampliati i termini di prescrizione: 3 anni (non più 2) per il danno alla persona e 2 anni (ante riforma 1) per gli altri danni.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE DI PACCHETTI E DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI Viene stabilita una disciplina ad hoc per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, permanendo l'inquadramento della disciplina nel rapporto di mandato. Il decreto prevede che il venditore sia anzitutto responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, ma anche “organizzatore”, nel caso in cui ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all'organizzatore.
FORME OBBLIGATORIE DI ASSICURAZIONE Il nuovo decreto prevede, in capo ad organizzatori e venditori, forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e garanzie maggiori a favore del viaggiatore in ipotesi di insolvenza o fallimento degli stessi.
SERVIZI TURISTICI COLLEGATI Viene introdotta la disciplina dei servizi turistici collegati, una nuova categoria normativa, consistente nella combinazione di due differenti tipologie di servizi turistici, che non costituiscono un “pacchetto” e determinano dunque la conclusione di contratti distinti. A questi servizi turistici collegati vengono estese le misure di protezione in ipotesi di insolvenza o di fallimento, e vengono espressamente previsti obblighi informativi.
SANZIONI Infine, vengono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie in caso di violazione delle norme da parte del professionista. La competenza per la loro applicazione è demandata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:
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