È valida la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario extra districtum

09 Luglio 2018

In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229/1959 – disciplinanti l'organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziali – costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun affetto ai fini processuali e, quindi, non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità non incide sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione.

Il caso. Il tribunale adito emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di una società come penale prevista nel contratto di appalto stipulato tra le parti per un ritardo nell'adempimento contrattuale. La società ingiunta notificava atto di opposizione a decreto ingiuntivo a mezzo di ufficiale giudiziario assegnato all'UNEP presso il tribunale del circondario del luogo diverso da quello di residenza della destinataria. Nella contumacia della destinataria dell'atto di opposizione – originaria ricorrente – il tribunale territorialmente competente accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo per ragioni attinenti al merito della controversia.

La Corte d'appello adita rigettava il gravame, con il quale si prospettava la nullità della notificazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto eseguita da un ufficiale giudiziario diverso da quello territorialmente competente ex lege.

Venivano investite della questione le Sezioni Unite.

Notifica valida. Le Sezioni Unite, hanno dichiarato infondato il motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente, sulla scorta del quale quest'ultima deduceva violazione e falsa applicazione di norme di legge e del codice di rito contrastando la statuizione della Corte distrettuale con la quale – in deliberato contrasto alla consolidata giurisprudenza di legittimità – era stato respinto il proprio motivo di gravame volto ad ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per essere stata la notificazione dell'atto di citazione in opposizione effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente ad eseguirla – senza che tale nullità fosse stata, nella specie, sanata.

Il Presidente, dopo aver passato in rassegna i consolidati orientamenti di legittimità in materia, ha ritenuto corretto considerare come la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229/1959 costituisca una mera irregolarità del comportamento del notificante (eventualmente sanzionabile disciplinarmente o ad altro titolo, se ne ricorrono i presupposti). Tale violazione, pertanto, non solo è di per sé del tutto ininfluente sulla validità del procedimento notificatorio (visto che per la ripartizione delle attribuzioni tra gli ufficiali giudiziari la relativa disciplina non fa riferimento alla nozione di «competenza» territoriale) ma non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi, non può essere configurata come causa di nullità della notificazione.

Concludendo. Tale soluzione interpretativa, conclude la Corte, è conforme non solo al principio di tassatività delle nullità processuali, ma anche ai principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. che, in coerenza con l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo – costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito – che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque risultino ispirate ad un eccessivo formalismo.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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