Le variazioni retributive alla luce del principio di cui all'art. 36 Cost.
09 Luglio 2018
Il principio sancito all'art. 36 Cost. costituisce un fondamentale punto di riferimento (non solo per il legislatore, ma) anche per la contrattazione collettiva ed un indubbio limite alla possibilità di derogare in senso peggiorativo al trattamento retributivo precedente che autorizza un controllo giudiziale al riguardo. Non può affatto escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva - pur dotata di ogni crisma di rappresentatività - possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Appare perfettamente applicabile anche a tale ipotesi il principio, secondo cui “Ove il giudice del merito intenda discostarsi dalle indicazioni del contratto collettivo, ha l'onere di fornire opportuna motivazione, mentre costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti la inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste in considerazione di specifiche situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore”. Il lavoratore che ritenga inadeguate per difetto le retribuzioni contrattualmente previste ha dunque l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulta – ovvero di fornire la prova contraria alla predetta presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza - ed il giudice che condivida tale censura ha uno specifico onere di motivazione al riguardo. |