Tutela dei dirigenti in caso di licenziamento discriminatorio

Sabrina Apa
04 Luglio 2018

La l. n. 92 del 1992, all'art. 1, comma 41, ha previsto l'applicabilità della tutela reintegratoria piena anche per i dirigenti nelle ipotesi di licenziamento nullo perché discriminatorio ovvero intimato in concomitanza col matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento...

La l. 9 aprile 1990, n. 92, all'art. 1, comma 41, ha previsto l'applicabilità della tutela reintegratoria piena anche per i dirigenti nelle ipotesi di licenziamento nullo perchè discriminatorio ovvero intimato in concomitanza col matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento di cui alla normativa in materia di tutela della maternità e della paternità ovvero, ancora, perchè riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c. La portata innovativa della norma che ha ampliato la possibilità per i dirigenti di invocare la tutela reale è, tuttavia, mitigata dalla constatazione che si tratta di ipotesi nelle quali l'onere probatorio incombe sul lavoratore. Questi, infatti, dovrà dimostrare la natura discriminatoria o illecita del recesso attraverso elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento ritorsivo e dovrà, altresì, dimostrare che tale intento abbia avuto carattere determinante la volontà datoriale.

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