Agenzia delle Entrate-Riscossione non può difendersi con avvocati esterni
10 Luglio 2018
Il Collegio romano di prime cure considera che, come eccepito dal ricorrente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione – ex art. 11, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992, novellato dal D.Lgs. n. 156/2015 – non possa più (a far data dal 1° gennaio 2016 - tunc Equitalia S.p.A.) costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore abilitato (vds. art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 546/1992).
Tale pronuncia va annoverata tra quelle che anticipano lo ius postulandi domestico – come previsto per ogni altra parte pubblica resistente – a quello introdotto dall'art. 1, D.L. n. 193/2016, conv. con modif. con Legge n. 225/2016, che ha disposto come a decorrere dal 1° luglio 2017 le società per azioni del Gruppo Equitalia – a esclusione della società* di cui alla lett. b), c.11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione – fossero sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese e contestualmente estinte, per essere sostituite dall'ente pubblico, strumentale della stessa Agenzia delle Entrate, denominato: «Agenzia delle Entrate-Riscossione»,che ha assunto la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del d.P.R. n. 602/1973.
Vedi Focus: Interruzione del processo e costituzione in giudizio di Antonella Lucarelli |