I chiarimenti dell’Antitrust sul rating di legalità

Giovanni Francescone
10 Luglio 2018

Nei giorni scorsi l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aggiornato sul suo sito le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in materia di rating di legalità.

Nei giorni scorsi l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aggiornato sul suo sito le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in materia di rating di legalità (http://www.agcm.it/rating-di-legalita/faq-rating.html).

Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore il 29 maggio 2018 del nuovo Regolamento adottato con delibera del 15 maggio 2018, n. 27165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2018, n. 122, in attuazione dell'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62), che ha introdotto alcune modifiche sia di natura sostanziale che procedimentale.

Con l'occasione, sono stati inseriti chiarimenti sull'interpretazione di disposizioni del Regolamento non oggetto di modifiche, anche sulla scorta dei quesiti pervenuti dalle imprese nel corso del tempo attraverso la casella di posta elettronica rating@agcm.it, messa a disposizione dall'Antitrust.

Premesso che l'impresa può allegare tutta la documentazione che ritiene necessaria per la valutazione dei requisiti obbligatori e di quelli premiali, le nuove FAQ specificano che le imprese individuali e quelle che non hanno l'obbligo di pubblicazione del bilancio nel Registro delle imprese devono allegare al formulario la dichiarazione IVA, al fine di permettere all'Antitrust di verificare il requisito del fatturato ex art. 1, comma 1, lett. b), punto ii), del Regolamento.

E' stata definita la nozione di “sede operativa” ed ulteriormente chiarita quella di “fatturato”, il cui limite di due milioni di euro deve essere rispettato dall'impresa soltanto in fase di attribuzione; l'impresa potrà pertanto presentare la domanda di rinnovo anche se nei due anni successivi all'attribuzione del rating il suo fatturato è sceso sotto il predetto limite.

In merito ai requisiti premiali si specifica che il rispetto dei Protocolli di legalità (ex art. 3, comma 2, lett. a), del Regolamento) richiesti dalle singole amministrazioni nell'ambito di procedure di gara non è sufficiente per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo, posto che l'adesione agli stessi è imposta dalla stazione appaltante e non deriva da una scelta volontaria dell'impresa.

Per ottenere il punteggio aggiuntivo relativo all'utilizzo di sistemi di tracciabilità per importi inferiori a 3000 euro è sufficiente che l'impresa applichi tali sistemi a più della metà dei pagamenti.

E' valutato positivamente il possesso delle certificazioni ISO 14001 (ai fini del requisito premiale sulla Corporate Social Responsibility ex art. 3, comma 2, lett. d), del Regolamento) e ISO 37001 (per l'altro requisito di cui alla successiva lett. g), riguardante l'adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione).

L'ultima sezione delle FAQ è dedicata al procedimento per l'attribuzione/rinnovo del rating, che ha subito numerose modifiche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento. Se l'impresa presenta la domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza, il rating rimane valido fino all'esito del procedimento; la presentazione della domanda di rinnovo del rating segue le stesse modalità previste per l'attribuzione, pertanto l'impresa dovrà inoltrare a mezzo pec un nuovo formulario, firmato digitalmente dal legale rappresentante e corredato da un suo documento d'identità valido.

L'Antitrust chiarisce che è prevista l'improcedibilità della domanda nel caso in cui l'impresa non fornisca riscontro alla comunicazione di incompletezza inviata dall'Antitrust entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, fatta salva la facoltà di presentazione di una nuova domanda.

Durante la vigenza del rating l'impresa può in ogni momento formulare istanza di incremento del punteggio, che in ogni caso non incide sulla scadenza del rating, che ha sempre validità biennale a decorrere dalla data di delibera dell'attribuzione/rinnovo.

Per approfondire:

G. Francescone, Il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità, in questo portale

C. D. Gorla, G. Giustiniani, Sul rating di legalità: vantaggi, requisiti, procedura e operatività, in Appalti & Contratti, 2017, 55 ss.

R. Papa, Dal rating di legalità alla reputazione come asset per la competitività, in Rassegna Economica, 2017, 229 ss.

R. Papa, Il rating di legalità nel modello competitivo della responsabilità sociale, in Rassegna Economica, 2015, 235 ss.

Circolare Assonime del 13 febbraio 2015, n. 3

Circolare Assonime del 16 maggio 2014, n. 16

(Le opinioni espresse appartengono all'Autore e non coinvolgono l'istituzione di riferimento)