Intermediazione: esenti da IVA anche i servizi accessori
10 Luglio 2018
In tema di IVA, il contratto con il quale un soggetto italiano (nella specie, una società operante nel ramo informatico) si impegna, a fronte della pattuizione di un compenso unitariamente determinato, a commercializzare i prodotti di un altro soggetto appartenente alla UE offrendo, altresì, una serie di altri servizi, tecnici e amministrativi, costituenti il mezzo per una migliore fruizione dei prodotti commercializzati, va considerato, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quale un'unica operazione economica, sicché non è possibile scindere i servizi di intermediazione propriamente detti dagli altri servizi offerti, da ritenersi accessori ai primi. Ne consegue che, se per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad altro soggetto di altro Stato membro della UE trova applicazione l'esenzione da IVA di cui all'art. 40, comma 8, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono esentati dall'imposta anche i servizi accessori.
Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17836/2018. |