Protezione internazionale, senza videoregistrazione va sempre fissata l'udienza

Redazione scientifica
10 Luglio 2018

In materia di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell'audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l'udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell'accoglimento dell'istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio.

Il caso. Il tribunale di Napoli dichiarava con decreto il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria, respingendo invece la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato nonché quella di protezione sussidiaria.

Il ricorrente si duole in Cassazione della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35-bis, commi 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 25/2008 come inserito dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif. dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la necessità della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Videoregistrazione dell'audizione del richiedente la protezione non disponibile. Il tribunale, infatti, aveva ritenuto che l'udienza di comparizione delle parti, pur richiesta dal ricorrente, non dovesse essere fissata, attesa la sufficienza della verbalizzazione delle sue dichiarazioni dinanzi alla Commissione territoriale, in mancanza della videoregistrazione che non aveva potuto essere eseguita per motivi tecnici.

Per il Collegio, però, tale affermazione non tiene conto del testo legislativo.

Se il tribunale si fosse soffermato, oltre che sul decimo comma dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, anche sull'undicesimo si sarebbe avveduto che, non essendo disponibile nel caso di specie la videoregistrazione, l'udienza andava disposta.

Il dato legislativo, infatti, non lascia spazio al minimo dubbio e cioè che, in mancanza della videoregistrazione, l'udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito.

Il tribunale deve fissare l'udienza di comparizione delle parti. In conclusione, in mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice doveva disporre lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti nullità del decreto pronunciato all'esito del ricorso per inidoneità del procedimento così adottato a realizzare lo scopo del pieno dispiegamento del principio del contraddittorio.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato al tribunale di Napoli in diversa composizione.

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