Trasferimento d'azienda e prosecuzione del rapporto di lavoro
10 Luglio 2018
L'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 5, l. 29 dicembre 1990, n. 428, realizza un effetto dispositivo dei diritti individuali, autorizzato dalla legge, che abilita l'autonomia collettiva a rimuovere un quadro legale altrimenti inderogabile. Si è di fronte ad un contratto collettivo cui la legge consente di produrre l'effetto legale di rendere disapplicabile l'art. 2112 c.c.
Come riconosciuto dalla Cassazione la norma introduce una deroga alla generale operatività dell'art. 2112 c.c. stabilendo che, nel caso in cui la continuazione dell'attività imprenditoriale non sia continuata o sia cessata, nel corso degli accordi conclusi nell'ambito delle consultazioni sindacali, previste dalla l. n. 428 del 1990, art. 47, primi tre commi, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non si applica l'art. 2112 c.c., a meno che non sia l'accordo stesso a prevedere condizioni di miglior favore.
Ciò significa che le assunzioni da parte dell'impresa subentrante possono avvenire ex novo, senza conservazione dell'anzianità pregressa, senza applicazione del principio di cui all'art. 2103 c.c. e così via. Il legislatore ha previsto ampia possibilità per l'impresa subentrante di concordare condizioni contrattuali per l'assunzione ex novo dei lavoratori, in deroga a quanto prevede l'art. 2112 c.c. ed ha altresì previsto la possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio. |