Onere di impugnazione della cessione del contratto di lavoro

Sabrina Apa
10 Luglio 2018

L'art. 32, comma 4, l. n. 183 del 2010 riguarda l'impugnazione della cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112. L'interpretazione della norma deve essere letterale, posto che le norme in materia di decadenza sono di natura eccezionale...

L'art. 32, comma 4, 4 novembre 2010, n. 183, riguarda l'impugnazione della cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c. L'interpretazione della norma deve essere letterale, posto che le norme in materia di decadenza sono di natura eccezionale e comunque di stretta interpretazione, insuscettibili di applicazione estensiva e ancora meno analogica.

Il principio è stato di recente ribadito dalla Cassazione, secondo cui, prevedendo la norma una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, deve ritenersi che essa abbia “carattere di eccezionalità” e di essa “si impone un'interpretazione particolarmente rigorosa”, sia con riferimento alla fattispecie prevista dal comma 4, lett. c), dell'art. 32, l. n. 183 del 2010, sia con riferimento alla fattispecie di chiusura di cui alla lett. d).

La lettera della norma onera la parte di impugnare la “cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112, c.c.”. Letteralmente non vi è onere di impugnazione nell'ipotesi opposta, in cui il lavoratore contesta la mancata cessione del suo contratto (o rapporto che dir si voglia) adducendo ad esempio che il suo rapporto afferiva al ramo oggetto di cessione o, come nel caso di specie, la mancata cessione (cioè “non avvenuta”). Inoltre, il dettato normativo è chiaro laddove, sottoponendo all'onere di impugnazione la “cessione del contratto”, indica il momento da cui decorre il termine di decorrenza fissandolo “dalla data del trasferimento”.

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