Anche la domanda risarcitoria non può essere frazionata
11 Luglio 2018
Il caso. Il tribunale di Roma respingeva l'appello proposto dell'assicurazione, confermando la sentenza del giudice di pace di Roma, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito in occasione di un incidente stradale avvenuto nel 2010. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la domanda si ponesse in violazione del dovere di buona fede e correttezza processuale e costituisse abuso del processo, in quanto l'appellante, per il medesimo incidente, aveva già adito il giudice di pace, chiedendo ed ottenendo in quella sede, con decisione passata in giudicato, i soli danni patrimoniali. La nuova domanda, quindi, comportava la violazione del divieto di frazionamento del credito.
Il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione, censurando l'impugnata sentenza perché in essa si fa riferimento ad un generico ed indistinto principio di infrazionabilità del credito, che non è di derivazione né normativa, né giurisprudenziale.
Principio di infrazionabilità dei crediti risarcitori. La questione dell'applicabilità del principio di infrazionabilità anche ai crediti risarcitori è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, essenzialmente, secondo due linee interpretative, rispettivamente esemplificate da Cass. civ., sez. III, n. 28286/2011 e da Cass. civ., sez. L, n. 5308/2016. Il Collegio ha ritenuto di dare continuità all'insegnamento di Cass. civ. n. 28286/2011, ribadito altresì con la pronuncia n. 21318/2015, con il quale è stato osservato che «il dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. e l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza permeano ormai i comportamenti dei consociati, anche in ambito processuale, e non possono ritenersi relegati al solo ambito privatistico». Pertanto, consentire un uso parcellizzato della tutela processuale andrebbe a collidere con i principi richiamati.
L'oggettivo interesse del creditore alla tutela processuale frazionata. Tale linea ermeneutica è stata arricchita di un ulteriore profilo, evidenziato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4090/2017, dove è stato affermato il principio in forza del quale la frazionabilità della domanda può essere fatta salva nel caso, e solo nel caso, in cui si raffigurasse in capo al creditore un «interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata». Non può dunque essere affermato categoricamente il divieto di frazionamento dell'azione a fronte di crediti diversi, ma il giudice dovrà valutare l'interesse del creditore che è posto alla base della scelta di agire in modo parcellizzato.
Nel caso di specie, il tribunale non ha scorto alcuna ragione perché potesse ritenersi assistita da un interesse meritevole di tutela, da parte dell'ordinamento, la condotta processuale del danneggiato, che ha avviato la seconda azione solo nel 2012, «ciò comportando la necessità di duplicare inutilmente ed in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ex art. 111 Cost., sia l'attività del giudice adito, sia della stessa parte convenuta».
Stante la correttezza della decisione impugnata, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. |