Diritti delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro e disciplina degli accomodamenti ragionevoli
11 Luglio 2018
Una tutela piena dei soggetti deboli - e, in particolare dei portatori di handicap gravi - richiede, oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e, soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana.
L'art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato alla luce non solo dei principi costituzionali, ma anche alla stregua dell'art. 26, Carta di Nizza, e della Convenzione ONU sui diritti dei disabili, ratificata dall'Italia con l. n. 18 del 2009 e dall'Unione Europea con decisione 2010/48/CE, ossia in funzione della tutela della persona disabile.
La citata Convenzione, pienamente efficace ed operativa nel nostro ordinamento, stabilisce che si devono porre in essere gli "accomodamenti ragionevoli" per favorire le persone disabili, intendendosi per tali le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo da adottare, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone disabili, nelle diverse situazioni, il godimento e l'esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri (cfr. Decisione del Consiglio 2010/48/CE, art. 2, comma 4). L'obbligo di porre in essere gli accomodamenti ragionevoli è stato ribadito anche dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea. |