È legittimo l'accertamento in capo al piccolo imprenditore che non indica le rimanenze

La Redazione
12 Luglio 2018

La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell'accertamento in capo al piccolo imprenditore che non aveva indicato le rimanenze, mancando una risultanza contabile.

Mancando una risultanza contabile affidabile, l'omissione del valore delle rimanenze finali in dichiarazione dei redditi costa al contribuente l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate secondo il metodo induttivo. È quanto confermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, depositata il 6 luglio 2018 n. 17785, con la quale i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato: «in tema di imposte sui redditi dell'impresa minore, qualora il contribuente, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 18, comma 2 , del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, abbia omesso di indicare il valore delle rimanenze a fine anno nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA, deve ritenersi legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti tramite attribuzione al venduto di tutte le merci acquistate nell'anno, in difetto di adeguati elementi di prova, incombenti al contribuente, idonei a documentare l'effettiva sussistenza ed entità delle rimanenze».

Nel caso in esame, il Giudice di merito aveva ritenuto assolto l'onere probatorio anche se la contabilità era tenuta irregolarmente e senza alcuna ulteriore verifica in merito; motivo per cui la Corte romana ha decretato la cassazione della pronuncia di appello e rimandato la causa alla valutazione della Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione.

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