L’attività lavorativa durante la malattia giustifica il licenziamento quando risulta incompatibile con lo stato di morbilità e ritarda la guarigione

La Redazione
12 Luglio 2018

Non sussiste un divieto assoluto di prestare attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia a condizione che ciò non sia indice di simulazione dell'infermità o che possa compromettere la guarigione del lavoratore.

Il caso. La corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale il giudice aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato al dipendente con mansioni di autista di pullman per noleggio privato che aveva svolto altra attività di lavoro (nella specie, direzione delle operazioni di parcheggio in una area privata) durante i lunghi periodi di assenza per malattia (oltre 100 giorni) e per infortunio in itinere, senza, tra l'altro, l'adozione delle prescrizioni imposte dal medico curante (collare cervicale) e per numerose ore consecutive.

Svolgimento di attività incompatibili con lo stato di malattia. La Corte di cassazione respinge il ricorso del lavoratore e conferma la decisione di secondo grado; per i giudici di legittimità non è esclusa la scarsa gravità della condotta del lavoratore in quanto il protratto svolgimento di determinate attività presso il parcheggio - indicazione della ubicazione e delle modalità di parcheggio ai clienti del garage - unitamente al mancato utilizzo del collare cervicale prescritto dal medico a seguito dell'infortunio in itinere, erano indice di uno stato di salute incompatibile con la dichiarata malattia oltre che idonee a ritardare se non addirittura compromettere il recupero da parte del dièendente della forma fisica e delle energie necessarie.

Illecito disciplinare e attività lavorativa durante la malattia. Lo svolgimento di una attività lavorativa durante l'assenza dal lavoro per malattia non è automaticamente riconducibile a un illecito disciplinare, in quanto è necessario verificare se tale attività, alla luce del suo concreto svolgimento, risulti incompatibile con la condizione di morbilità alla base della sospensione del rapporto di lavoro o sia idonea ad impedire o ritardare la guarigione.

L'apparente contrasto giurisprudenziale della Cassazione. La Corte di cassazione nello stessa giornata aveva depositato una ordinanza (v. Cass.,sez. VI_L, 4 luglio 2018, n. 17424, È illegittimo il licenziamento del dipendente che ha svolto altra attività lavorativa in proprio durante la malattia) nella quale si afferma la illegittimità del licenziamento intimato al dipendente assente dal lavoro per una gastrointerite che nel periodo di malattia aveva svolto una attività in proprio di tinteggiatura di esterni. In tal caso infatti, secondo i giudici di legittimità, l'attività svolta dal lavoratore non era incompatibile con lo stato di malattia dichiarato e neppure tale da impedire o ritardare la guarigione.

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