Omessa assegnazione dei termini ex art. 183: come va fatto l’appello?

Redazione scientifica
12 Luglio 2018

Nell'ipotesi in cui il primo giudice abbia omesso di concedere alla parte il termine per l'articolazione di nuovi mezzi di prova ed il deposito di documenti, la parte stessa, nel proporre appello, non può limitarsi a chiedere nuovamente la concessione del suddetto termine ma, in forza del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c., deve, a pena di decadenza, articolare i nuovi mezzi di prova e depositare í documenti.

Il caso. In sede di riassunzione, la Corte d'appello di Bari rigettava l'istanza di assegnazione dei termini di cui agli artt. 183 e 185 c.p.c., ritenendo che la disciplina di tali norme non fosse applicabile al giudizio di appello.

Contro tale decisione il soccombente ha proposto ricorso in Cassazione.

Nel proporre appello… Il Collegio ha osservato come, nel caso di specie, la parte, nel giudizio d'appello si è limitata a chiedere nuovamente la concessione del termine ex artt. 183 e 184 c.p.c. (istanza poi ribadita nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione), omettendo l'articolazione di nuovi mezzi di prova ed il deposito di documenti.

… La parte deve articolare i nuovi mezzi di prova e depositare documenti. A parere dei Supremi Giudici, il ricorso va, dunque, rigettato, ma la sentenza impugnata deve essere corretta nella sua erronea motivazione in diritto attraverso l'assegnazione del seguente principio: «nell'ipotesi in cui il primo giudice abbia omesso di concedere alla parte il termine per l'articolazione di nuovi mezzi di prova ed il deposito di documenti (artt. 183 e 184 c.p.c.), la parte stessa, nel proporre appello, non può limitarsi a chiedere nuovamente la concessione del suddetto termine ma, in forza del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c., deve, a pena di decadenza, articolare i nuovi mezzi di prova e depositare í documenti».

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