Calcolo della franchigia ai fini dell’imposta di successione: non si applica il cumulo delle donazioni precedenti

La Redazione
13 Luglio 2018

L'istituto del "coacervo" previsto dal D.Lgs. n. 346/1990, art. 8, comma 4, secondo cui il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili, di un importo pari al valore attuale complessivo...

L'istituto del "coacervo" previsto dal D.Lgs. n. 346/1990, art. 8, comma 4, secondo cui il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, essendo venuto meno il sistema impositivo mediante aliquote progressive, non può ritenersi comunque tuttora vigente al residuale fine di individuare la base imponibile al netto della franchigia esente da imposta.

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