Valutazione inabilità dell’immobile pre-posseduto

La Redazione
16 Luglio 2018

L'inabitabilità di una casa pre-posseduta, ai fini del beneficio prima casa, va valutata in senso oggettivo e soggettivo, osservando sia l'effettiva inabitabilità che le caratteristiche qualitative. È quanto affermato dai Giudici della Cassazione con l'ordinanza del 10 luglio 2018 n. 18098.

L'inabitabilità di una casa pre-posseduta, ai fini del beneficio prima casa, va valutata in senso oggettivo e soggettivo, osservando sia l'effettiva inabitabilità che le caratteristiche qualitative. È quanto affermato dai Giudici della Cassazione con l'ordinanza del 10 luglio 2018 n. 18098. Il caso in questione riguardava un contribuente il quale aveva impugnato l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per la ripresa a tassazione di imposta di registro ed ipotecaria in relazione alla revoca del beneficio prima casa applicato all'acquisto di un immobile avvenuto nel 2010, in relazione ad un altro immobile situato nel medesimo comune ed acquistato in precedenza, del quale il cittadino sosteneva l'inidoneità all'uso abitativo. Il Giudice di appello aveva ritenuto che il contribuente non avesse fornito abbastanza elementi per dimostrare che il precedente immobile fosse veramente inidoneo all'uso abitativo. Secondo il giudice del merito, l'affermazione del contribuente che valesse la destinazione d'uso (studio professionale al posto di abitazione) non era bastevole per escludere la natura abitativa dell'immobile.

Ed in effetti, i Giudici della Corte hanno ricordato che in tema di agevolazioni prima casa «l'idoneità della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità) che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato».

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