Fondo patrimoniale: oggetto

Alberto Figone
16 Luglio 2018

L'art. 167 comma 1 c.c. riguarda l'oggetto del fondo patrimoniale, là dove dispone che possano esservi costituti determinati “beni”, contestualmente individuati. Parte della dottrina ha evidenziato l'uso non corretto del termine “beni”, che, in base all'art. 810 c.c., rappresentano le cose, che possono formare oggetto di diritti; sarebbe stato così forse più appropriato l'uso della locuzione “diritti su beni”.
Inquadramento

L'art. 167 comma 1 c.c. riguarda l'oggetto del fondo patrimoniale, là dove dispone che possano esservi costituti determinati “beni”, contestualmente individuati. Parte della dottrina ha evidenziato l'uso non corretto del termine “beni”, che, in base all'art. 810 c.c., rappresentano le cose, che possono formare oggetto di diritti; sarebbe stato così forse più appropriato l'uso della locuzione “diritti su beni”. Nel previgente istituto del patrimonio familiare potevano essere conferiti solo beni immobili o titoli di credito; in oggi, invece il fondo patrimoniale può avere ad oggetto anche beni mobili, purché registrati. Considerata la funzione cui adempiono i beni del fondo (far fronte ai bisogni della famiglia) è da ritenere che più idonei ad assolvere a tale funzione siano i beni fruttiferi, perché è con i redditi che si soddisfano normalmente i bisogni di vita. Nulla esclude tuttavia che anche i beni infruttiferi possano risultare adatti allo scopo, mediante alienazione e reimpiego del prezzo, ovvero diretta utilizzazione per soddisfare le esigenze della famiglia. Si ritiene pacificamente che i medesimi beni non possano costituire oggetto di più fondi patrimoniali.

Beni immobili e mobili registrati

Come anticipato, l'art. 167 c.c. prevede che possano essere costituiti nel fondo beni immobili, o mobili registrati (oltre che titoli di credito nominativi). Per la verità la norma non vieta espressamente il conferimento di beni mobili non registrati (o titoli non nominativi); in dottrina si esclude peraltro che detti beni possano rientrare nel fondo patrimoniale, nel presupposto che la destinazione di questi ai bisogni familiari non sia opponibile a terzi. L'inopponibilità della costituzione del vincolo determina pertanto una limitazione dell'oggetto del fondo, ancorché non sia da attribuire allo strumento pubblicitario e ai suoi effetti una funzione costitutiva, che non gli appartiene.

Nessun ostacolo sussiste al conferimento nel fondo di diritti reali diversi dalla proprietà, posto che la norma, come anticipato, parla genericamente di “beni”, salva la necessità di verificare se, per la peculiarità del regime (avuto in particolar modo riguardo all'elemento della temporaneità), questi diritti siano idonei a soddisfare i bisogni della famiglia. In particolare, molto si è discusso sulla possibilità di conferire nel fondo la nuda proprietà di immobili o mobili registrati, piuttosto che del diritto d'uso o di abitazione di un immobile.

Si esclude che possano far parte del fondo le universalità di beni, come pure le aziende, in quanto universitates, comprendenti anche rapporti di credito e beni mobili non registrati. Idonei sono invece singoli beni aziendali, purché rientranti nelle categorie di cui all'art. 167 c.c.

Titoli di credito

Del fondo possono far parte anche i titoli di credito, purché incorporati in un titolo cartolare, da vincolarsi rendendolo nominativo con annotazione del vincolo, ovvero in altro modo idoneo. Secondo un orientamento più restrittivo, potrebbero costituirsi nel fondo soltanto titoli nominativi (fin dall'emissione, o divenuti tali successivamente per rendere possibile la destinazione suddetta) ed il vincolo dovrebbe risultare sia da titolo, sia dal registro dell'emittente; si tratterrebbe, dunque, di titoli emessi in serie (titoli del debito pubblico, obbligazioni di enti pubblici o società, azioni). Una diversa interpretazione ammette invece il conferimento di titoli diversi da quelli nominativi, purché in grado di assicurare la pubblicizzazione del vincolo, quale ad es. una cambiale emessa a vantaggio dei coniugi e vincolata al fondo (con annotazione sul titolo). Parte minoritaria della dottrina non ritiene nemmeno necessario che i titoli siano nominativi, nel presupposto che sarebbe possibile vincolare pure titoli all'ordine, mediante girata che faccia risultare il vincolo di destinazione.

I problemi pratici si sono ancor più evidenziati, a seguito del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, il cui art. 28, comma 1 (successivamente trasfuso nell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398) prevede che gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentari non possano essere rappresentati da titoli ai sensi della disciplina di cui al titolo V, libro IV del Codice civile. A sua volta, l'art. 83-octies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come inserito dal d.lgs. n. 27/2010) specifica che i vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito registro tenuto dall'intermediario. Ci si è chiesti se la c.d. dematerializzazione degli strumenti finanziari ne consenta ancora il conferimento nel fondo patrimoniale, ed ancor prima se il sistema della “circolazione smaterializzata” possa realizzare in astratto quell'idonea forma di pubblicità per conferire nel fondo strumenti finanziari di per sé privi di nominatività. Si è ritenuto che detto sistema di circolazione non interromperebbe il collegamento fra situazione soggettiva (i diritti portati nel titolo) e documento, ma ne creerebbe uno di tipo diverso, sostituendo un'iscrizione contabile ad un documento cartaceo. Al riguardo, pur in assenza del profilo cartolare (con conseguente apposizione del vincolo di destinazione), l'apertura di un conto (o la registrazione del vincolo di destinazione in apposito conto) da parte dell'intermediario potrebbe integrare gli estremi dell' ”altro modo idoneo” di pubblicità, cui si riferisce l'art. 167 ultimo comma c.c.. In tale contesto, pure i titoli di Stato, le azioni, le obbligazioni e le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento, immessi nel sistema di gestione accentrata, potrebbero essere costituti nel fondo patrimoniale.

In via estensiva, si è proposta la conferibilità nel fondo pure delle quote di s.r.l., il cui trasferimento è assoggettato alla pubblicità dell'iscrizione nel registro delle imprese, in forza del novellato art. 2470 c.c., e ciò tanto più ove si consideri che, sempre tramite detto mezzo, si esegue il pignoramento sulle quote. Dovrebbero invece escludersi nell'oggetto del fondo le quote di società di persone.

Beni futuri

Ci si chiede se possano essere costituiti nel fondo patrimoniale i beni futuri, non essendo chiaro se per il relativo negozio valga il divieto di cui all'art. 771 c.c., con riguardo alle donazioni. La parte prevalente della dottrina esclude che all'atto costitutivo del fondo possa estendersi la norma suddetta, richiamando l'art. 1348 c.c., che ammette la stipulazione di negozi su beni futuri, come pure l'abrogazione dell'art. 179 c.c., che vietava la costituzione in dote di beni futuri. Occorrerà piuttosto verificare se, nel singolo caso concreto, il conferimento di beni al fondo possa configurare donazione, soggetta quindi al divieto dell'art. 771 c.c.. In ogni caso, i beni, per quanti futuri, devono essere “determinati” (e ciò in forza del combinato disposto degli artt. 1348 e 167 comma 1 c.c.). Così, se non dovrebbero sussistere dubbi sull'assoggettabilità al fondo della costruzione da erigersi su un dato terreno, in forza di una concessione già rilasciata, altrettanto non può dirsi ove si faccia riferimento alle costruzioni che dovessero essere realizzate su terreni che venissero in futuro acquisiti dalla coppia.

Casistica

Donazione di beni futuri

Il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti negoziali, connotati da spirito di liberalità, perfezionati prima che il loro oggetto venga a comporre il patrimonio del donante (Cass. 5 maggio 2009, n. 10356, in Giur.it 2010, 571)

Fondo patrimoniale e donazione

L'atto con cui con un coniuge conferisce nel fondo patrimoniale un proprio immobile rappresenta, ai fini fiscali, per metà una donazione all'altro coniuge e per metà atto di natura dichiarativa (Com. Trib. II grado, Trento, 11 gennaio 1982, in Giur.it. 1983,III,8)

*Fonte: www.ilFamiliarista.it