In vigore il c.d. decreto Dignità con le novità su contratti a termine e indennità di licenziamento ingiustificato

La Redazione
16 Luglio 2018

In vigore il c.d. decreto Dignità con le novità su durata e causali nei contratti a termine e indennità per licenziamento ingiustificato. Il d.l. 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", è stato pubblicato sulla G.U. 13 luglio 2018, n. 161.

Le principali novità in materia di lavoro, introdotte nei primi tre articoli del decreto, riguardano la durata e l'obbligo delle causali nei contratti a termine - ad eccezione dei contratti stagionali - e l'indennità di licenziamento ingiustificato.

In particolare:

  • scende da 3 a 2 anni la durata massima del contratto a termine;

  • è ridotto da 5 a 4 il numero possibile di rinnovi;

  • vengono reintrodotte le causali per i contratti di durata superiore a 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi) e per i rinnovi (fino a un massimo di 4);

  • sono esclusi dalla disciplina sulle causali i contratti stagionali;

  • è innalzato da 120 a 180 giorni il termine di decadenza per l'impugnazione;

  • le novità introdotte si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 87 del 2018 e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore;

  • l'indennità di licenziamento ingiustificato introdotta dal c.d. Job act per il lavoratore con contratto stabile ma senza art. 18 st. lav., passa da un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, a un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità;

  • il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto anche in somministrazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.