Riconoscimento del diritto del lavoratore alla qualifica superiore e assorbimento del superminimo individuale
16 Luglio 2018
Deve essere condivisa la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, ove le parti pattuiscano un emolumento aggiuntivo ed integrativo della retribuzione (cosiddetto superminimo individuale), senza che né le parti stesse, né il contratto collettivo, ne prevedano la generale ed incondizionata non assorbibilità, il riconoscimento del diritto del lavoratore alla qualifica superiore in ragione del prolungato espletamento di fatto delle relative mansioni ovvero il diritto alla retrodatazione della qualifica rivestita, più elevata rispetto a quella di provenienza, comporta il diritto alla differenza tra la retribuzione corrispondente alla qualifica – calcolata sulla base della contrattazione collettiva (nazionale ed aziendale) applicabile al rapporto – e la retribuzione in concreto percepita, includendo in quest'ultima (ma non nella prima) l'ammontare del superminimo individuale”. |