Procedura di riscossione di crediti contributivi e abuso degli strumenti processuali
16 Luglio 2018
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pur riconoscendo che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, hanno chiarito che se i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale – le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
I principi affermati in tema di parcellizzazione degli strumenti di tutela del credito originato da un unico fatto costitutivo ben possono essere estesi anche all'analoga e per molti versi sovrapponibile ipotesi oggetto di disamina, caratterizzata dalla proposizione di distinte opposizioni avverso il medesimo provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di riscossione di crediti contributivi. |