L’efficacia di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione di crediti pignorati

Redazione scientifica
16 Luglio 2018

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo.

Il caso. Una banca proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso del processo di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti sulla base di un'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunciata nei confronti della creditrici in un precedente processo esecutivo nel quale la banca esecutata aveva assunto la posizione di terzo pignorato. Il giudice di pace, ritenute fondate le ragioni della banca, dichiarava illegittima l'esecuzione e il tribunale si uniformava.

La soccombente ha proposto ricorso in Cassazione contro tale decisione.

Il Collegio intervenuto ha ritenuto di rinviare la causa al tribunale, che dovrà rivalutare l'opposizione alla luce dei seguenti principi di diritto.

Efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione. «L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all'intimazione dell'atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all'integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole, da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l'art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all'intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore».

Le somme oggetto di assegnazione costituiscono crediti liquidi ed esigibili. «Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all'esito del procedimento di espropriazione presso terzi, tanto con riguardo all'importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell'esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1282 c.c., e come tali producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell'ordinanza di assegnazione, anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest'ultimo; in ogni caso su tali somme sono certamente dovuti gli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c., dalla data di notificazione de/precetto a quella del pagamento effettivamente operato dal debitore».

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