Il differenziale negativo derivante dai contratti di pronto contro termine non è onere passivo della banca

La Redazione
17 Luglio 2018

L'art. 89, comma 6, d.P.R. n. 917/1986, si occupa unicamente dell'individuazione dell'esercizio in cui assumono rilevanza fiscale i componenti derivanti dal contratto di pronti contro termine, rappresentati dalla differenza tra il corrispettivo a pronti e quello a termine....

L'art. 89, comma 6, d.P.R. n. 917/1986, si occupa unicamente dell'individuazione dell'esercizio in cui assumono rilevanza fiscale i componenti derivanti dal contratto di pronti contro termine, rappresentati dalla differenza tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi attivi maturati sui titoli, mentre l'art. 96, comma 5-bis, del medesimo d.P.R. n. 917/1986 si riferisce unicamente al costo finanziario deducibile in relazione ai ricavi e non pare assolutamente norma analogicamente applicabile ad altre fattispecie. Altresì, non è vero che il differenziale negativo derivante da contratti di pronti contro termine “riduce la naturale fruttuosità dell'operazione”, perché il corrispettivo (interesse pattuito) si riduce considerando gli interessi attivi maturati “medio tempore” sul titolo dal finanziatore elemento variabile del contratto (e che saranno imputati diversamente a conto economico) solo per riportare il corrispettivo al tasso pattuito, vietando arricchimenti in danno del venditore temporaneo dei titoli.

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