Vacanza rovinata: il tour operator risponde anche per la responsabilità del vettore

Redazione Scientifica
17 Luglio 2018

Il venditore del pacchetto turistico è tenuto a risarcire il danno sofferto al consumatore anche nel caso in cui la responsabilità sia addebitabile al vettore, sul presupposto che risponde per fatto illecito del terzo solo l'assunzione legale del rischio, non essendo possibile ravvisare un'ipotesi di colpa in eligendo o in vigilando.

IL CASO Il Giudice di pace di Bologna accoglie parzialmente la domanda di risarcimento dei danni, cagionati dalla perdita del bagaglio e dalla partenza anticipata, avanzata da una coppia nei confronti di un'agenzia viaggi presso la quale aveva acquistato un pacchetto vacanze. In sede d'appello, la Corte territoriale accoglie invece l'appello incidentale del tour operator che chiedeva la restituzione delle somme corrisposte. I danneggiati ricorrono per la Cassazione della sentenza, denunciando sia l'inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di viaggio, sia rivendicando il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata cagionato dalla perdita del bagaglio.

LA DISCIPLINA VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI La Cassazione ricorda che il quadro normativo vigente in materia di pacchetti turistici al momento del verificarsi dell'evento è rappresentato dal d.lgs. n. 111/1995, attuativo della Direttiva 90/314/CEE, il cui art. 14, comma 2 prevede che, in caso di mancato adempimento della prestazione acquistata, «L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuta a risarcire il danno patito dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi poi nei loro confronti».

ASSUNZIONE LEGALE DEL RISCHIO Il venditore del pacchetto turistico è dunque tenuto a risarcire il danno sofferto al consumatore anche nel caso in cui la responsabilità sia addebitabile al vettore, sul presupposto che risponde per fatto illecito del terzo solo l'assunzione legale del rischio, non essendo possibile ravvisare un'ipotesi di colpa in eligendo o in vigilando.

RISARCIBILITÀ DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA La Corte ricorda che il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è risarcibile ex art. 2059 c.c., e che spetta al giudice di merito la valutazione della richiesta di risarcimento, attuabile mediante un'analisi comparativa tra il principio di tolleranza delle lesioni minime e le condizioni concrete delle parti.

Dal momento che il Tribunale si era limitato a ritenere sussistente l'obbligo risarcitorio, non considerando la disciplina vigente né uniformandosi ai principi espressi, la Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d'appello, in diversa composizione.