Anche gli amministratori non esecutivi di società bancarie hanno l’obbligo di agire informati

La Redazione
17 Luglio 2018

I consiglieri non esecutivi di società bancarie devono possedere ed esprimere cosante e adeguata conoscenza del business bancario e hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi, in applicazione del generale dovere di agire informati, sancito dall'art. 2381, comma 6, c.c.

I consiglieri non esecutivi di società bancarie devono possedere ed esprimere cosante e adeguata conoscenza del business bancario e hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi, in applicazione del generale dovere di agire informati, sancito dall'art. 2381, comma 6, c.c.

È il principio ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n. 18846 depositata il 16 luglio.

Il caso. Nell'ambito di un'operazione di aumento di capitale, la banca MPS emetteva strumenti finanziari c.d. non equity; Consob, rilevando la sussistenza di carenze informative ed errori di contabilizzazione nella documentazione relativa all'offerta, applicava sanzioni amministrative e pecuniarie nei confronti dell'organo amministrativo della banca. Un amministratore non esecutivo impugnava il provvedimento Consob, ma la Corte d'Appello riteneva irrilevante, ai fini della responsabilità, la circostanza che l'amministratore non avesse incarichi esecutivi. La vicenda giungeva, infine, in Cassazione.

Il dovere di agire informati. La S.C. ribadisce ancora una volta il principio per cui in capo agli amministratori privi di deleghe permane un dovere di agire informati, anche dopo la riforma dell'art. 2381 c.c.; tale obbligo si traduce in obblighi di attivazione e controllo, a fronte di vicende di particolare rilievo per la gestione societaria. In particolare, in ambito bancario il dovere di agire informati dei consiglieri di non esecutivi non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, in quanto tutti gli amministratori hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca, e di attivarsi in modo da esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli amministratori esecutivi (così, ex multis, Cass. n. 18683/2014).

Ai sensi dell'art. 2381, comma 6, c.c., gli amministratori non esecutivi hanno il potere di chiedere agli organi delegati che siano fornite informazioni relative alla gestione della società, mentre l'art. 2392 c.c. prevede una responsabilità solidale degli amministratori che, “essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.

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