La tariffa delle spese si individua in base alla data della sentenza

Redazione scientifica
17 Luglio 2018

Nel liquidare le spese, il giudice deve applicare la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero di una legge diversa. A tale regola si deroga quando la liquidazione delle spese avvenga allorché l'attività difensiva si sia già completamente esaurita.

Il caso. Contro una sentenza del giudice di pace di Roma veniva proposto appello chiedendo che le spese di lite fossero liquidate in base ai più vantaggiosi criteri previsti dal d.m. n. 140/2012. Il tribunale rigettava il gravame, ritenendo che correttamente il giudice di pace avesse applicato la tariffa vigente a momento in cui si esaurì l'attività difensiva.

Contro tale decisione viene proposto ricorso per cassazione, con il quale si sostiene che la liquidazione delle spese di lite deve avvenire in base ai parametri vigenti al momento della liquidazione, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta, in parte, nella vigenza di parametri ormai abrogati.

Condanna alle spese. Il Collego ricorda quanto stabilisce l'art. 91 c.p.c. dove, al primo comma, si legge che le spese sono liquidate dal giudice «con la sentenza che chiude il processo davanti a lui». Ciò significa che le spese sono liquidate per mezzo della sentenza che chiude il processo, deve dunque essere una sentenza che ponga fine a quel grado o fase di giudizio. Il giudice deve applicare la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero di una legge diversa (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 17405/2012).

A tale regola si deroga quando la liquidazione delle spese avvenga allorché l'attività difensiva si sia già completamente esaurita.

Attività difensiva esaurita. Nel caso di specie, osservano i Giudici, il tribunale ha correttamente individuato la suddetta regola, ma ne ha fatta una scorretta applicazione. Infatti, il tribunale non avrebbe potuto ritenere esaurita l'attività difensiva con la precisazione delle conclusioni, e di conseguenza non avrebbe potuto trascurare di tener conto dei nuovi parametri introdotti con il d.m. n. 140/2012.

Data della sentenza. A nulla rileva, concludono i Giudici, che la sentenza rechi in calce una data di deliberazione anteriore all'entrata in vigore del d.m. n. 140/2012. La decisione assunta dal giudice di pace, infatti, viene ad esistenza solo con la sua pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria ed esclusivamente a tale data può farsi riferimento per stabilire l'applicabilità dello ius superveniens (v. Cass. civ., n. 4356/2004).

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Roma.

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