La responsabilità penale dell'amministratore di condominio quale committente di opere sulle parti comuni

17 Luglio 2018

Alla posizione di garanzia assunta nella specifica qualità di amministratore che discende dall'art. 1130 c.c., si somma quella eventuale nella qualità di committente di opere edili sulle cose comuni, la quale incardina una responsabilità sia omissiva che commissiva. Come tale, l'amministratore di condominio è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 ss. d.lgs. n. 81/2008. L'amministratore-committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale...
Il quadro normativo

Si assume pacificamente che l'amministratore di condominio detenga una posizione di garanzia ope legis che discende dal potereattribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinariaanche in assenza di deliberazioni dell'assemblea nei casi di urgenza (art. 1130,ultimo comma, c.c.).

La responsabilità penale dell'amministratore di condominio ha quindi natura omissiva, traendo origine dalla violazione dell'obbligo di compiere tutti gli atti idonei ad evitare l'evento che la norma giuridica intende prevenire, ovvero la tutela dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Infatti, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma 2, c.p., in virtù del quale su costui ricade l'obbligo di rimuovere ogni situazione di pericolo che discenda dalla rovina di parti comuni, attraverso atti di manutenzione ordinaria e straordinaria, predisponendo, nei tempi necessari alla loro concreta realizzazione, le cautele più idonee a prevenire la specifica situazione di pericolo» (Cass. pen., sez. IV, 23 ottobre 2015, n.46385).

A tale posizione di garanziaassunta nella specifica qualità di amministratore, si somma quella eventuale nella qualità di committente, la quale incardina una responsabilità sia omissiva che commissiva. Il committente è, ai sensi dell'art. 89 del T.U., il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Qualora sia stata appaltata l'esecuzione di opere sulle cose comuni e queste abbiano avuto inizio, l'amministratore di condominio riveste dunque anche il ruolo di committente di opere.

Se il condominio, tramite l'amministratore (sia o meno datore di lavoro), commissiona lavori edili, di ingegneria civile, di servizi ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, assume la veste di committente-datore di lavoro, e conseguentemente è soggetto agliobblighi delineati dagli artt. 90 ss. T.U. ed ha autonomi obblighi di sicurezza la cui violazione è punita con sanzioni penali o amministrative.

Il Ministero del Lavoro ha confermato questa impostazione, affermando (v. FAQ 19-20 aprile 2010): «nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo».

Obblighi di sicurezza e pluralità di garanti: committente, responsabile dei lavori, datore di lavoro, coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva

Occorre evidenziare come, nell'àmbito della sicurezza sul lavoro, la figura del garante (ovvero colui che gestisce il rischio) non è legata soltanto ai reati omissivi impropri ex art. 40, comma 2, c.p., ma rileva anche in ipotesi di condotte attive rilevanti anche a prescindere dalla verificazione di un evento lesivo a danno della salute e sicurezza di terzi e dei lavoratori.

Su questo versante, assumono rilevanza le norme contenute nel codice penale, ove è possibile enucleare un vero e proprio micro sistema penale fatto di norme codicistiche a tutela dell'integrità e dell'incolumità delle persone operanti nei luoghi di lavoro. Si tratta di fattispecie contravvenzionali, con conseguente rilevanza dell'elemento soggettivo indifferentemente del dolo o della colpa che presentano la struttura di reati di pericolo in quanto puniscono la violazione di determinate regole poste al fine di evitare o ridurre il rischio di eventi pregiudizievoli, a prescindere dalla verificazione dell'evento medesimo (artt.437, 449 e 451 c.p.).

Nella legislazione speciale sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il presupposto cardine alla base delle misure generali di tutela è rappresentato proprio dalla «valutazionedei rischi» (artt. 15 e 28 d.lgs. n. 81/2008), i quali sono definiti come «probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione» (art. 2, lett. s, d.lgs. n. 81/2008) che coinvolgono unitariamente, quali beni giuridici minacciati, «la salute e sicurezza dei lavoratori» (art. 15 d.lgs. n. 81/2008) ovvero «l'integrità fisica e la personalità morale» degli stessi (art. 2087 c.c.).

Il rischio, però, inteso come categoria unitaria, non investe indistintamente tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, ma si declina diversamente a seconda delle aree relative ad un determinato settore di attività. Dunque, l'ampio rilievo che riveste la figura del garante nell'ambito lavorativo, non esime l'interprete dal compito di delineare con esattezza l'estensione degli obblighi incombenti su tale figura: alle diverse aree di rischio si affiancano i ruoli diversi che i garanti ricoprono all'interno dell'organizzazione; a ciascuna figura, a ciascun ruolo, è demandata la gestione di una o più aree di rischio.

Proprio questa diversità di aree consente di separare, delimitare, specificare le diverse responsabilità che entrano in gioco in caso di infortunio. Il sistema prevenzionistico delinea, invero, una pluralità di ruoli, di modelli di garante, a ciascuno dei quali rimette il compito di gestire una determinata porzione di rischio e di responsabilità.

In materia di infortuni sul lavoro si distinguono: committente, datore di lavoro o appaltatore, responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva (nominato dal committente)

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, «in tema di infortuni sul lavoro, al committente ed al responsabile dei lavori è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertate che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia»; «il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza» (Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2013, n. 37738).

Alla figura del committente può affiancarsi quella del responsabile dei lavori: costui è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti attribuitigli dal d.lgs. n. 81/2008 ed è responsabile degli adempimenti a lui conferiti. È una figura dunque del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria.

Qualora il committente non ricorra alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli artt. 90 e 100 del d.lgs. n. 81/2008.

Il responsabile per la sicurezza, invece, non riveste la posizione di garante, atteso che lo stesso ha solo funzioni consultive e di ausilio al datore di lavoro (Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821; Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2015, n. 24452).

Di diverso peso è la figura del coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva. Il committente è obbligato a nominare il responsabile per la sicurezza, altrimenti risponde personalmente. Il committente, con la nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, trasferisce a tale soggetto lo svolgimento di una funzione tecnica di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo su di esse (demandato ad altre figure operative come il datore di lavoro, il dirigente o il preposto). Tuttavia - come vedremo - anche nel caso di nomina di coordinatore della sicurezza, può residuare a carico dell'amministratore committente una responsabilità colposa in limitati casi di vistose violazioni delle norme antinfortuni.

La posizione di garanzia dell'amministratore di condominio-committente di opere su cose comuni

L'assunzione, in capo all'amministratore di condominio, della veste di committente di opere quali quelle indicate nell'allegato X del T.U. n. 81/2008, porta con sé l'obbligo, ai sensi dell'art. 90 T.U., di rispettare le misure generali di tutela (art. 15 T.U.): «l'eliminazione deirischi o la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progressotecnico» (lett. C), «la riduzione dei rischi alla fonte» (lett. E) e «la sostituzione di ciò che èpericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso» (lett. F).

A tal fine grava sull'amministratore in particolare l'obbligo di verifica dell'idoneità tecnica dell'impresa, di informazione dei rischi, di coordinamento e cooperazione nell'attività di prevenzione.

Anche in giurisprudenza, è ormai pacifico che «l'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di "committente", come tale tenuto all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione» (Cass. pen.,sez. III, 18 settembre 2013, n. 42347).

La culpa in eligendo e la culpa in vigilando dell'amministratore di condominio committente di opere

La giurisprudenza è assolutamente pacifica nel ritenere che,«in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi»; ne segue che «il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati» (Cass. pen., sez. III, 26 aprile 2016, n. 35185).

Ed ancora: «in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati», ove peraltro, la giurisprudenza esclude che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice»(Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 2015, n. 44131).

La Suprema Corte, infatti, ha negato che la responsabilità del committente discenda in modo automatico dalla verificazione del sinistro, senza indicare quale fosse l'omesso controllo a lui addebitabile(Cass. pen., sez.IV, 14 dicembre 2017, n. 5477).

In conclusione

Di regola, il committente ha una responsabilità colposa solo nella scelta e selezione dell'impresa (culpa in eligendo).

Tuttavia, se si ingerisce nell'esecuzione delle opere, diviene titolare della posizione di garanzia propria del datore di lavoro. In tal caso, viene correttamente inquadrato come datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia, il soggetto che, pur avendo formalmente appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all'infortunio, sia intervenuto costantemente nella loro esecuzione, acquistando i materiali e le attrezzature, curando l'organizzazione del lavoro e impartendo istruzioni e direttive.

Se il committente si ingerisce nell'esecuzione del lavoro, in tal caso, comportandosi come un vero e proprio datore di lavoro, sarà responsabile penalmente ex art. 40, comma 2, c.p. per non aver impedito per gli eventi dannosi o pericolosi cagionati a terzi o ai lavoratori, purché tali eventi siano riconducibili ad una violazione colposa delle norme a tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro (culpa in vigilando).

Anche in caso di nomina del coordinatore della sicurezza, può residuare in capo al committente una culpa in vigilando, ma solo se l'impresa, che in astratto presenti tutti i requisiti di idoneità tecnica, realizzi evidenti violazioni della normativa antifortunistica.Invero, «in base al principio di effettività, assume la posizione di garante anche colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, dando indicazioni al lavoratore circa le modalità di esecuzione dei lavori, in difformità da quanto previsto nel piano operativo di sicurezza»(Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2017n.50037).

Inoltre, il committente, risponde dell'infortunio subito dai lavoratori qualora non abbia nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che è tenuto a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, a vigilare sul rispetto delle misure precauzionali ivi indicate e a sospendere le attività in caso di grave ed imminente pericolo.

Il committente, con la nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo compito. Infatti, la nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

Guida all'approfondimento

Cadoppi - Canestrari - Manna - Papa, Trattato di diritto penale. Diritto penale del lavoro. Legislazione complementare, Torino, 2015;

Castronuovo - Curi - Tordini Cagli - Torre - Valentini, Diritto penale della sicurezza del lavoro, Bononia University Press, 2015.

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