Disoccupazione e offerta di lavoro congrua

La Redazione
17 Luglio 2018

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del lavoro che definisce l'offerta di lavoro congrua per i soggetti disoccupati. L'offerta di lavoro congrua si basa sulla durata dello stato di disoccupazione, sulla coerenza tra l'offerta e le competenze ed esperienze, la distanza del luogo di lavoro rispetto al domicilio.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro per la definizione della offerta di lavoro congrua ai soggetti in stato di disoccupazione.

L'offerta di lavoro congrua si basa sui seguenti principi:

1) coerenza tra offerta di lavoro ed esperienze e competenze maturate; essa varia in base alla durata dello stato di disoccupazione;

2) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e i tempi di trasferimento mediante mezzi pubblici; anche questa varia a seconda della durata della disoccupazione;

3) durata dello stato di disoccupazione, considerata in relazione ai seguenti intervalli di tempo:

- da 0 a 6 mesi;

- da più di 6 a 12 mesi;

- da più di 12 mesi.

L'offerta di lavoro si intende congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro;

c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti.

L'offerta di lavoro deve intoltre ccontenere, al momento della sua presentazione, le seguenti informazioni minime:

i) la qualifica da ricoprire e le mansioni;

ii) i requisiti richiesti;

iii) il luogo e l'orario di lavoro;

iv) la tipologia contrattuale;

v) la durata del contratto di lavoro;

vi) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

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