Gratuito patrocinio: all'avvocato non spettano le spese di trasferta

Redazione scientifica
18 Luglio 2018

Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio ha il diritto di nominare un difensore ed un consulente di parte che non operino all'interno del distretto di Corte d'appello ove è in corso il giudizio; tale patrocinio, però, non copre alcuni oneri, tra cui le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

Il caso. Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto con il quale gli era stato riconosciuto un ammontare a titolo di onorario, lamentando violazione o falsa applicazione degli artt. 80, 82, 83 e 102 del d.P.R. n. 115/2002.

Gratuito patrocinio. A parere del Collegio, le disposizioni citate sono chiare nel riconoscere al soggetto ammesso al gratuito patrocinio il diritto di nominare un difensore ed un consulente di parte che non operino all'interno del distretto di Corte d'appello ove è in corso il giudizio, ma allo stesso tempo, stabiliscono che tale patrocinio non copre alcuni oneri, tra cui «le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale» (cfr. Cass. civ., n. 22178/2009).

Contenimento della spesa pubblica. Tali previsioni, di portata generale, sono state dettate per esigenze di contenimento della spesa pubblica e che contemperano in maniera ragionevole questo interesse con il diritto del singolo a scegliere liberamente il proprio difensore.

Nessun rimborso per le spese di trasferta. Alla luce di tali premesse, dunque, non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di riconoscere il rimborso delle spese sostenute per l'accesso al carcere di Augusta perché inferiori a quelle che avrebbe affrontato un difensore iscritto all'albo di Taranto, Brindisi o Lecce. Così facendo, altrimenti, la normativa menzionata sarebbe sostanzialmente aggirata e disapplicata.

La Suprema Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso.

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