Approvato il decreto correttivo sull’impresa sociale
18 Luglio 2018
Il Consiglio dei Ministri n. 10 del 17 luglio ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma del Terzo Settore (l. n. 106/2016), introduce disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 112/2017, in materia di impresa sociale. Lavoratori e volontari. Alcuni interventi si concentrano sull'utilizzazione di lavoratori molto svantaggiati e dei volontari: viene introdotto un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell'impresa sociale. Si prevedono, inoltre, limiti più stringenti per il ricorso a volontari, i quali dovranno essere utilizzati in aggiunta e non in sostituzione dei lavoratori impiegati. Correttivi fiscali. Nuove misure anche in materia di agevolazioni fiscali: si prevede la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva; sarà, invece, imponibile ogni distribuzione di utili ai soci, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Modifiche anche in tema di investimenti nel capitale delle imprese sociali: ai fini delle agevolazioni, gli investimenti devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017, e la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni (il medesimo termine previsto dalla normativa in tema di start up innovative). Adeguamento degli statuti. Le imprese sociali avranno tempo 18 mesi (e non più 12) per adeguarsi alla nuova disciplina. |