Non configura la “cessione spezzatino” la cessione dei beni aziendali seguita dalla cessione d'azienda
18 Luglio 2018
La cessione delle rimanenze di magazzino, avvenuta nel biennio antecedente alla cessione di azienda, deve considerarsi come un'autonoma cessione di beni aziendali soggetta ad un distinto regime impositivo (Iva) rispetto alla successiva cessione di azienda (soggetta all'imposta di registro).
Tali negozi giuridici, che in tempi diversi hanno trasferito il patrimonio aziendale, rappresentano la reale volontà delle parti di addivenire ad atti negoziali completamente distinti tra loro diretti a salvaguardare il patrimonio aziendale a favore dei creditori e, quindi, in alcun modo possono essere tacciati di essere stati posti in essere per simulare o dissimulare altre fattispecie negoziali. Pertanto, è inapplicabile l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (nella specie, l'Ufficio aveva ritenuto che la cessione delle rimanenze di magazzino, avvenuto nell'anno 2007, fosse da ricomprendere nella cessione di azienda, posta in essere nell'anno 2009 ad avvenuta omologazione della procedura di concordato, con conseguente aumento dell'imponibile ai fini dell'imposta di registro). |