Deducibili dal reddito di impresa le penali versate per i ritardi nei lavori di appalto
18 Luglio 2018
Le penali versate per i ritardi nell'esecuzione di lavori pattuiti nell'appalto sono deducibili dal reddito di impresa e ammortizzabili negli anni? Lo conferma la Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 luglio 2018 n. 18903, con la quale la Sezione Tributaria ha accolto il ricorso di una S.p.A. Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, a fini IRES ed IRAP, 940mila euro dalla società; l'ingente somma era relativa a transazioni su clausole penali contrattuali per ritardi nell'avanzamento di alcuni lavori, che non potevano essere dedotti, poiché la società avrebbe dovuto procedere alla capitalizzazione ed all'ammortamento. Secondo la CTR, che rigettava l'appello della S.P.A., le somme pagate per le penali alle ditte appaltatrici da parte della società appaltante rientravano in un unico corrispettivo, da corrispondere per l'esecuzione dell'intera opera: pertanto, tali somme non rappresentavano costi autonomi ma maggiori corrispettivi corrisposti a diversi voci dell'appalto.
La questione verteva sul requisito di inerenza dei costi sostenuti per clausola penale con il reddito di impresa. La Cassazione ha osservato che la condotta illecita “spezza” il nesso di inerenza: la sanzione, quindi, non può costituire un costo deducibile dal reddito, in quanto così ragionando si vanificherebbe la ratio punitiva delle sanzioni pecuniarie, trasformandole in un risparmio di imposta. Diverso è il discorso per le penalità contrattuali di cui all'art. 1382 del c.c., previste per le ritardate consegne ai clienti: esse hanno solo la finalità di determinare preventivamente il risarcimento del danno. «Trattasi di un patto accessorio del contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento, sia di predeterminazione della misura del risarcimento», osserva la Suprema Corte, che ha accolto la tesi della società «essendo, appunto, pacifico tra le parti che le transazioni hanno avuto ad oggetto esclusivamente il diritto al risarcimento dei danni derivanti da clausole penali per il ritardo nella esecuzione delle opere, senza alcun riferimento alla esecuzione di ulteriori opere rispetto a quelle già previste nel contratto di appalto». |