Compensabilità delle spese di lite nel giudizio di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli

Sabrina Apa
19 Luglio 2018

Ai sensi dell'art. 1, l. n. 77 del 2004, qualora il datore di lavoro non ottemperi all'invito, rivoltogli all'esito di accertamenti ispettivi che evidenzino un'eccedenza di manodopera denunziata, a comunicare alla sede Inps territorialmente competente i nominativi dei braccianti...

Ai sensi dell'art. 1, l. n. 77 del 2004, qualora il datore di lavoro non ottemperi all'invito, rivoltogli all'esito di accertamenti ispettivi che evidenzino un'eccedenza di manodopera denunziata, a comunicare alla sede Inps territorialmente competente i nominativi dei braccianti che hanno effettivamente prestato la loro attività lavorativa, l'Istituto previdenziale è tenuto a cancellare i lavoratori formalmente assunti.

Nel caso di specie può con tutta ragionevolezza ritenersi che l'Istituto abbia operato in conformità alla legge nel corso dell'intera fase amministrativa e, una volta evocato in giudizio da uno dei lavoratori cancellati dagli elenchi nominativi, abbia contrastato, in maniera altrettanto legittima, anzi doverosa, la domanda di reiscrizione nei suddetti elenchi, formulata – a ben vedere – in un contesto di marcata, se non addirittura assoluta incertezza, in termini fattuali, della controversia, dipanatasi solo a seguito dell'attività di acquisizione probatoria espletata in corso di causa. L'accertata conformità alle previsioni di legge della condotta serbata dall'Inps e l'evidenziata situazione di marcata (recte: assoluta) incertezza, in fatto, della lite, integrano senza dubbio gli estremi delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, cpv., c.p.c. e sono tali da giustificare ampiamente la compensazione delle spese del giudizio.

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