Le spese di pubblicità possono essere ritenute costi pluriennali ammortizzabili
19 Luglio 2018
«Anche le spese di pubblicità possono essere ritenute costi pluriennali ammortizzabili, nel caso in cui non esauriscano rapidamente i loro effetti». Parola della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza del 17 luglio 2018 n. 18994, ha accolto il ricorso di un contribuente.
Il caso in esame riguardava l'acquisto di targhe ed insegne, che il contribuente riteneva beni strumentali, inerenti e fiscalmente ammortizzabili; poiché l'acquisto si inseriva all'interno di una ristrutturazione dell'immobile condotto in locazione dalla sua società, il contribuente chiedeva dunque l'agevolazione relativa agli interventi edilizi e ai costi di pubblicità. La CTR osservava, da un lato, che le spese su immobili in locazione non possono accedere al credito d'imposta e, dall'altro, annotava che le spese relative ai costi di pubblicità nel caso in esame non potevano essere agevolabili perché erano considerate investimenti materiali.
Confermando la tesi della CTR in merito alle spese di ristrutturazione e alla relativa pretesa agevolativa, i Giudici della Suprema Corte hanno però accolto il ricorso dell'uomo in merito alle spese pubblicitarie. Si legge infatti in ordinanza: «Le spese di pubblicità, pur essendo beni aventi finalità di pubblicità e propaganda, necessarie per informare i potenziali consumatori sulle caratteristiche dei prodotti, proseguono lo scopo di incrementare la produttività aziendale e possono determinare utilità che si propagano nei successivi esercizi».
|