Chiarimenti Consob sull’applicabilità degli artt. 108 e 111 TUF

19 Luglio 2018

La Commissione, con comunicazione 0183968 dell'1 giugno 2018, ha chiarito l'applicabilità degli artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza in relazione al superamento da parte di un soggetto della soglia del 95% del capitale sociale di una società quotata a seguito di acquisti di titoli effettuati ai blocchi.

La Commissione, con comunicazione 0183968 dell'1 giguno 2018, ha chiarito l'applicabilità degli artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza in relazione al superamento da parte di un soggetto della soglia del 95% del capitale sociale di una società quotata a seguito di acquisti di titoli effettuati ai blocchi.

L'operazione di acquisto ai blocchi comporta quanto previsto dall'art. 108, comma 2, TUF, ovvero che chiunque giunga a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, se non ripristina entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni del titolo, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta.

L'art. 108, comma 4 prevede anche che ove il superamento della soglia del 90% non consegua ad una precedente offerta pubblica, il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo d'acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto è determinato dalla Consob secondo criteri predeterminati. L'adempimento dell'obbligo di acquisto, in alternativa al ripristino del flottante, comporta lo svolgimento di una procedura rivolta alla totalità degli azionisti della società quotata e, dunque, lo svolgimento di un'offerta pubblica obbligatoria totalitaria a un prezzo determinato dalla Consob.

L'art. 111 TUF fa, inoltre, riferimento a partecipazioni “almeno pari al 95% del capitale” e acquisite a seguito di OPA. Ne consegue, in simile fattispecie, il diritto di acquisto di cui all'art. 111 TUF a condizione che l'offerta pubblica obbligatoria totalitaria riceva adesioni. Ciò in quanto la soglia di partecipazione del 95% del capitale, pur essendo stata raggiunta o superata inizialmente mediante acquisto ai blocchi, risulterà ulteriormente incrementata ad esito di una procedura assimilabile ad un'OPA.

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