È illegittimo escludere l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ai finanziamenti posti in essere da intermediari finanziari

La Redazione
19 Luglio 2018

È infondato il ricorso che deduce l'impossibilità di estendere in via di interpretazione analogica un regime di esenzione eccezionale a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati dal legislatore, infatti non v'è ragione per cui gli investimenti produttivi siano discriminati in relazione al soggetto finanziante.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19106/2018, hanno recepito la decisione presa dalla Corte Costituzionale (cfr n. 242/2017) sulla dibattuta questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.P.R. n. 601/1973.

La vicenda prendeva avvio dalla revoca dell'Amministrazione finanziaria di benefici fiscali (ex art. 15 d.P.R. n. 601/1973) che il contribuente aveva usufruito relativamente ad una cancellazione di ipoteca e privilegio afferenti un finanziamento.

La società contribuente impugnava gli avvisi sostenendo di aver diritto al regime agevolato, quale intermediario finanziario. La richiesta trovava accoglimento sia Commissione provinciale che regionale.

A questo punto la Cassazione rimette agli atti del Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.

I Supremi Giudici hanno infatti osservato che: "secondo l'orientamento dominante il regime agevolato ed il beneficio fiscale previsto dall'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 spettano dal punto di vista soggettivo solo alle aziende ed istituti di credito e cioè ad enti istituzionalmente preposti all'esercizio del credito, ovvero, alla raccolta e all'erogazione del risparmio tra il pubblico, ma non agli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del T.U.B.".

Ma l'intricato quadro processuale non si ferma qui, le Sezioni Unite rilevano un contrasto giurisprudenziale e pongono questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 cit., nella parte in cui "esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale, prevista per i finanziamenti a medio o lungo termine effettuati dalle banche, anche ai medesimi finanziamenti posti in essere da intermediari finanziari".

Ora sarà la Consulta a dover sciogliere il nodo.

E lo ha fatto con la sentenza dello scorso novembre 2017, n. 242, dove veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari. I Giudici Costituzionali – "non v'è ragione per cui gli investimenti produttivi siano discriminati in relazione al soggetto finanziante". È, dunque, infondato il ricorso che deduce l'impossibilità di estendere in via di interpretazione analogica un regime di esenzione eccezionale a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati dal legislatore.

Pronunciatasi la Corte Costituzionale, la causa è stata nuovamente fissata per la trattazione in pubblica udienza.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto ne deriva un esito innovativo della sentenza con conseguente dichiarata infondatezza del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.

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