Efficacia probatoria dell'autovelox
19 Luglio 2018
IL CASO Il Giudice di pace di Imola annulla un verbale di contestazione per violazione dell'art. 142 cod. str. emanato nei confronti dell'interessato. Il Tribunale di Bologna rigetta l'appello promosso dal Comune evidenziando che la sanzione era stata accertata con autovelox e che questa apparecchiatura di rilevazione della velocità era stata sottoposta a taratura periodica e che il comune aveva depositato la certificazione attestante. Essendo state rilevate delle incongruenze in ordine alle modalità di effettuazione della verifica, il verbale doveva essere annullato perché in capo all'amministrazione vi era l'onere di provare che i difetti contestati non avevano alterato il risultato della certificazione. Il Comune propone ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 142 e 143 cod. str. per aver il Tribunale ritenuto che le contestazioni dell'opponente fossero in grado di modificare il risultato del certificato della taratura dell'autovelox.
EFFICACIA PROBATORIA AUTOVELOX La Cassazione ricorda i principi consolidati in materia di violazione delle norme del codice della strada, secondo i quali l'autovelox ha efficacia probatoria salvo che «sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico» (Cass. civ. n. 10212/2005). La Suprema Corte cita inoltre quanto statuito dalla Corte costituzionale, ossia che il dispositivo per il rilevamento della velocità deve essere omologato e sottoposto a verifiche periodiche.
CERTIFICATO DI TARATURA CORRETTAMENTE DEPOSITATO Nel caso di specie, sottolinea la Corte, esisteva un'attestazione dell'avvenuto controllo che era stata correttamente depositata dall'Amministrazione; pertanto, «in presenza di un certificato di taratura, del quale non sia contestata la provenienza da parte di soggetto abilitato all'adempimento, non è dato al giudice di merito spingere il proprio esame sino alla verifica delle modalità con le quali la stessa taratura è stata effettuata».
La Corte ritiene dunque fondato il motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Bologna in diversa composizione.
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