Dichiarazione degli utili d'esercizio della filiale italiana costituita in Grecia

20 Luglio 2018

"Si può costituire una società senza capitali (filiale di società italiana) in Grecia? E in questo caso la società italiana che la costituisce come deve dichiarare gli utili d'esercizio della filiale greca?”

"Si può costituire una società senza capitali (filiale di società italiana) in Grecia? E in questo caso la società italiana che la costituisce come deve dichiarare gli utili d'esercizio della filiale greca?”

Quadro normativo

In base alle informazioni in nostro possesso, risulta che sia possibile costituire una società senza capitali in Grecia.

A tal proposito, almeno due soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) potranno costituire una “General Partnership”, ossia un tipo di società di persone per la quale non è richiesto un capitale minimo. La costituzione della “General Partnership” non richiede un atto notarile, è sufficiente un accordo privato. La mancata previsione di un capitale minimo è giustificata dal fatto che i soci rispondono illimitatamente dei debiti e delle obbligazioni della società con i loro beni personali, che pertanto non risultano separati da quelli della società.

Quadro fiscale

  • Imposizione in Grecia

Le società in Grecia sono sottoposte ad una imposta sulla base dei profitti annui prodotti, prima della distribuzione degli utili.

L'aliquota prevista è del 29% e si applica a tutte le forme di enti in Grecia. Inoltre, anche i dividendi pagati a società non residenti sono gravati da imposta con aliquota del 15%.

Considerando, pertanto, che la normativa greca prevede una imposta per le società residenti e un regime di trasparenza per le “General partnership” in cui i soci rispondono illimitatamente per i debiti e le obbligazioni della società, risulta necessario stabilire come coordinare tale normativa fiscale sia con le norme delle Convenzioni stipulate tra gli Stati, sia con le disposizioni dell'ordinamento italiano con particolare riguardo agli strumenti previsti dal legislatore per evitare la c.d. doppia imposizione.

  • La disciplina fiscale italiana e la Convenzione tra Italia e Grecia

Al fine di coordinare la normativa greca con le diverse discipline fiscali devono essere analizzate, innanzitutto, le disposizioni previste dall'ordinamento italiano e dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. L'art. 81 del TUIR prevede il c.d. “worldwide taxation principle”, in base al qualeconcorrono a formare la base imponibile soggetta ad imposta anche i redditi prodotti all'estero. Questo principio va esaminato tenendo conto che il contribuente potrebbe avere subito, già nel Paese estero, una tassazione per i redditi ivi prodotti. In casi del genere potrebbe, pertanto, determinarsi la c.d. doppia imposizione giuridica del reddito. Il primo strumento per evitarla sono le Convenzioni contro le doppie imposizioni che possono essere stipulate tra gli Stati. Tra la Grecia e l'Italia esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, ove all'articolo 10 è stabilito che i “dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione”. A tutto ciò va aggiunto che il legislatore italiano tra gli strumenti previsti per combattere il fenomeno della doppia imposizione prevede l'art. 89, comma 3, del TUIR, in base al quale gli utili provenienti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR (ossia le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato) beneficiano dell'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento al verificarsi della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo, del TUIR (occorre, cioè, che la remunerazione relativa alle partecipazioni sia indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa del soggetto emittente nello Stato estero di residenza). Trattandosi di General Partnership, il tema della doppia imposizione deve essere analizzato con specifico riguardo alle società di persone, i cui profitti vengono tassati per trasparenza in capo ai soci.

Conclusioni

Coordinando le disposizioni risulta che:

1) Sembra dunque possibile costituire una società in Grecia senza capitali.

2) Trattandosi di General Partnership, il tema della doppia imposizione deve essere analizzato con specifico riguardo alle società di persone, i cui profitti vengono tassati per trasparenza in capo ai soci.

3) Tale considerazioni, se da un lato non consentono di escludere un rischio di doppia imposizione, dall'altro rendono evidente la necessità di avvalersi di un professionista esperto di fiscalità greca, che supporti il professionista italiano nell'analisi dei profili fiscali dell'operazione.

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