Accesso alla documentazione nel procedimento disciplinare

20 Luglio 2018

Se nella contestazione disciplinare il datore non fa espresso riferimento a documenti, entro quali limiti il dipendente può chiedere l'accesso alla documentazione aziendale?

Se nella contestazione disciplinare il datore non fa espresso riferimento a documenti, entro quali limiti il dipendente può chiedere l'accesso alla documentazione aziendale?

La contestazione disciplinare, la quale deve precedere l'applicazione della sanzione corrispondente alla violazione posta in essere dal lavoratore, è funzionalmente diretta a garantire il diritto di difesa di quest'ultimo, che ne è destinatario. Per tale ragione la legge richiede un contenuto idoneo a rendere edotto il dipendente circa le ragioni giustificanti l'avvio del procedimento disciplinare, il quale diversamente risulterebbe viziato. Si presenta opinabile la tesi secondo la quale l'accesso alla documentazione aziendale dovrebbe essere limitato ai soli casi in cui, all'interno della medesima contestazione, venga fatto espresso rinvio a determinati documenti. Il datore è infatti tenuto, in base ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., ad offrire la consultazione di quei documenti cui esame consenta un'adeguata difesa per il lavoratore. Si tenga a mente che in tale ipotesi verrà in rilievo il diritto ex art. 24 Cost. del dipendente, non piuttosto un suo generico diritto di accesso. Si veda: Cass. 27 marzo 2018, n. 7581.

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