Dissociazione dalla lite
23 Luglio 2018
Tizio impugna una delibera assembleare invocandone l'annullabilità (l'impugnazione verrà accolta). A distanza di qualche mese anche Caio impugna la medesima delibera per non essere stato ritualmente convocato (anche tale impugnazione verrà accolta) e Tizio comunica il proprio dissenso alla lite. Il dissenso viene però respinto dal Condominio in quanto ritenuto non applicabile per le liti tra singolo condomino e condominio. È corretto il diniego del Condominio sebbene la posizione di Tizio non possa essere parificata a quella degli altri condomini che non hanno impugnato la delibera?
L'art. 1132 c.c. consente al singolo - che sotto il profilo processuale e sostanziale rimane vincolato dalla decisione della assemblea e obbligato nei confronti della eventuale controparte vittoriosa - di non subire le conseguenze patrimoniali di una scelta che non condivide, attraverso un meccanismo che ha mera valenza interna, ovvero quello della dissociazione dalla lite, in forza del quale gli altri condomini saranno chiamati a tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli. Arresti giurisprudenziali anche molto recenti hanno escluso che la norma possa trovare applicazione in caso di liti che non vengano deliberate dalla assemblea, ovvero per tutte quelle cause in cui sussiste legittimazione autonoma dell'amministratore ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1130 e 1131 c.c. (Cass. civ. sez. II, 20 marzo 2017, n. 7095); va infatti osservato che, in forza delle stesse pronunce, la difesa in giudizio delle delibere dell'assemblea impugnate da un condomino rientra nelle attribuzioni dell'amministratore, indipendentemente dal loro oggetto. Ulteriore elemento ostativo a riconoscere la possibilità di dissentire al condomino Tizio appare altro orientamento di legittimità che ritiene l'art. 1132 applicabile unicamente alle cause fra condominio e terzi ma non a quelle fra condomini e condominio (Cass. civ. sez. II, 18 giugno 2014, n. 13885), posizione che invece non trova riscontro in dottrina, ove si ritiene la norma applicabile ad ogni controversia. La tutela delle ragioni di Tizio difficilmente, pertanto, potrà passare attraverso il meccanismo del dissenso manifestato ai sensi dell'art. 1132 c.c. e tuttavia appare improbabile - in forza dei principi generali dell'ordinamento processuale - che possa essere chiamato a rispondere delle spese, all'esito dei procedimenti, colui che aveva agito in via preventiva per l'annullamento della stessa delibera, ponendosi quale controparte del condominio per controversia avente petitum (seppur diversa causa petendi) analogo alla successiva e destinato a provocare (con successo) la caducazione dell'atto collegiale.
*Fonte: www.condominioelocazione.it |