“Bonus affitti”: il requisito della residenza di lunga durata per gli extracomunitari è incostituzionale

Redazione scientifica
23 Luglio 2018

Con la sentenza n. 166/18, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008 che, per i cittadini extracomunitari, subordina al requisito della lunga residenza l'accesso al fondo di sostegno previsto a favore dei soggetti a basso reddito per il pagamento del canone abitativo.

Con il d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008, il legislatore era intervenuto sui requisiti di accesso al fondo di sostegno istituito nel 1998 a favore di tutti coloro che, a causa del basso reddito, non fossero in condizione di pagare l'affitto della propria abitazione. Il citato intervento legislativo ha introdotto un requisito aggiuntivo valevole per i soli cittadini extracomunitari e consistente nella certificazione della residenza decennale sul territorio nazionale o quinquennale sul territorio regionale.

Con la sentenza di oggi, la Consulta ha bocciato la norma per contrarietà ai principi di ragionevolezza e non discriminazione di cui all'art. 3 della Carta. I Giudici hanno ritenuto «tale requisito irragionevole e discriminatorio, in quanto subordina l'accesso a un beneficio volto ad alleviare situazioni di estrema povertà alla permanenza dei cittadini extracomunitari sul territorio nazionale e regionale per una durata sproporzionata ed eccessiva».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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