Compatibilità tra rito Fornero e procedimento cautelare d'urgenza

23 Luglio 2018

Questo giudice ritiene di non condividere l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, che esclude la compatibilità tra il rito c.d. “Fornero” e quello previsto dall'art. 700 c.p.c., argomentando dal carattere sommario del nuovo rito, dalla previsione di termini ravvicinati di comparazione, trattazione e decisione e, soprattutto...

Questo giudice ritiene di non condividere l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, che esclude la compatibilità tra il rito c.d. “Fornero” (legge n. 92 del 2012) e quello previsto dall'art. 700 c.p.c., argomentando dal carattere sommario del nuovo rito, dalla previsione di termini ravvicinati di comparazione, trattazione e decisione e, soprattutto, dall'irrazionale proliferazione di giudizi che ne deriverebbe. Come ha fatto notare autorevole dottrina, problema analogo si pose all'indomani della riforma del 1973: l'introduzione di termini abbreviati indusse qualcuno a sostenere che la possibilità di ricorsi ex art. 700 c.p.c. era da ritenersi ormai preclusa; costoro furono smentiti di lì a qualche anno dall'affermarsi di un orientamento giurisprudenziale granitico di segno opposto. Il problema, a ben vedere, non riguarda una presunta incompatibilità in astratto tra il rito sommario “Fornero” ed il rito cautelare, ma concerne l'effettiva capacità del nuovo rito sommario di tutelare tempestivamente situazioni giuridiche suscettibili di patire, nelle more del processo, un pregiudizio irreparabile. In altre parole, la decisione sull'ammissibilità o meno del ricorso ex art. 700 c.p.c. non potrà che fondarsi su un accertamento ancor più rigoroso del periculum in mora.

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