Nuova cartografia catastale: la giurisdizione è tributaria
24 Luglio 2018
È del giudice tributario la giurisdizione delle controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Questo quanto ricordato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19524/2018. La vicenda prende avvio da un'attività di verificazione straordinaria relativa al trasferimento di alcuni beni demaniali. Da questa attività fu licenziata una nuova cartografia catastale e formata d'ufficio una nuova particella catastale che comportò l'alterazione erronea dei risultati catastali.
Da qui gli intestatari originari della particella presentarono reclamo avverso la formazione d'ufficio della stessa e chiesero che fosse restituita negli atti catastali la consistenza originaria illegittimamente frazionata. L'ufficio respinse il reclamo e gli interessati adirono alle competenti autorità. La CTP accolse il ricorso e dichiarò illegittimo e privo di effeti il frazionamento catastale. Le Entrate proposero appello, denunciando il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
La questione giunse quindi in CTR, dove in primis venne rigettato l'appello, e poi i giudici territoriali richiamarono la giurisdizione esclusiva del giudice tributario nelle controversie concernenti l'intestazione, delimitazione, figura ed estensione dei terrreni. La proprietà privata del ricorrente risultava accertata da giudicati delle sentenze del giudice ordinario richiamate dal collegio di prime cure e dalla stesse parte appellante. Osservando inoltre che il reclamo dei privati riguardava il solo provvedimento amministrativo di conservazione degli archivi catastali, aventi ad oggetto la linea di demarcazione e di confine tra la proprietà privata, definitivamente accertata con le sentenze civili richiamate nella sentenza impugnata, e quella demaniale, con creazione di una nuova particella.
Ora, la questione approda in Cassazione. L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che "appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale". Le Sezioni Unite hanno dunque osservato che la previsione del citato comma 2 va riferita a quelle controverise che abbiano ad oggetto atti relativi alla intestazione o a variazioni catastali e che si pongano come presupposto per l'assoggettamento a tributi o per la determinazione dell'entità degli stessi, mentre qualora la contestazione coinvolga in radice la titolarità del diritto dominicale non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. In definitiva è del giudice tributario la controversia che abbia ad oggetto la contestazione delle risultanze catastali esistenti e la richiesta di variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell'art. 2 cit. (anche con il fine ultimo di adeguarli all'esito di un'azione di rivendica o di regolamento di confini). Dunque, quello che si evince è che il giudice tributario è stato chiamato a verificare la correttezza o meno della nuova cartografia catastale dei luoghi, in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialità dell'area controversa. I privati, infatti, hanno contestato le sole risultanze catastali esistenti al fine di ottenere la variazione degli atti relativi e adeguarli all'esito del giudicato civile.
Sicché la giurisdizione non può che aspettare al giudice tributario in forza degli artt. 2 e 19 del D.lgs. n. 546/1992 e in ragione della diretta incidenza di tali atti sul rapporto censuario e sulla determinazione dei carichi fiscali conseguenti.
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