TARSU ed esercizi alberghieri: legittimo l’assoggettamento ad una tariffa superiore

La Redazione
24 Luglio 2018

È legittima la differenziazione della TARSU per gli esercizi alberghieri rispetto a quella imposta agli immobili con destinazione abitativa, atteso che la lettera c) del comma 2, dell'art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993 indica l'esigenza dell'assimilazione degli esercizi alberghieri agli immobili ad uso abitativo “in via di massima”.

È legittima la differenziazione della TARSU per gli esercizi alberghieri rispetto a quella imposta agli immobili con destinazione abitativa, atteso che la lettera c) del comma 2, dell'art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993 indica l'esigenza dell'assimilazione degli esercizi alberghieri agli immobili ad uso abitativo “in via di massima”.

Proprio in virtù del fatto che la norma contiene una definizione “di massima”, non esclude il potere del comune di differenziare (anche “notevolmente”, ma sempre secondo l'uso ragionevole e ponderato della discrezionalità amministrativa, secondo l'orientamento assunto dalla Cassazione, sent. n. 15861/2011) la tariffa prevista per i locali destinati ad attività alberghiera, tenendo conto dell'oggettiva idoneità degli immobili ad uso alberghiero a produrre rifiuti in maggiore quantità degli immobili ad uso abitativo. E ciò, non tanto per l'uso omogeneo, più o meno “abitativo residenziale”, delle superfici destinate a camere da letto o spazi abitabili, quanto piuttosto per il complesso delle attività che un esercizio alberghiero è astrattamente abilitato a svolgere.

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