Patto di prova e motivazione del licenziamento

24 Luglio 2018

Ai fini della legittimità del licenziamento di un lavoratore in prova, è necessario fornire al licenziato le motivazioni del recesso?

Ai fini della legittimità del licenziamento di un lavoratore in prova, è necessario fornire al licenziato le motivazioni del recesso?

Il patto di prova, ex art. 2096, c.c., è funzionalmente diretto a garantire, sia al datore che al lavoratore, la possibilità di valutare l'effettiva convenienza del futuro rapporto di lavoro che, qualora la prova abbia esito positivo, verrà ad instaurarsi con l'assunzione definitiva. Fatto salvo il caso in cui sia stato previsto un termine minimo di durata, il datore, la cui valutazione dell'esito della prova è ampiamente discrezionale, potrà recedere senza obbligo di preavviso né di motivazione, anche relativamente a profili inerenti le capacità professionali ed il comportamento tenuto dal lavoratore durante l'arco temporale considerato. Sarà perciò onore del licenziato dimostrare in giudizio sia la sussistenza di un motivo illecito alla base del recesso datoriale, estraneo dunque alla funzione precipua del patto suddetto, sia il positivo superamento del periodo di prova. In merito: Cass., sez. lav., 18 gennaio 2018, n.1180; C. cost. 12 aprile 1990, n. 189.

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