Sinistro stradale: la presunzione di pari colpa opera anche se il veicolo non è coinvolto nell’impatto

Redazione Scientifica
25 Luglio 2018

La presunzione di pari colpa opera anche se il veicolo non è coinvolto nell'impatto a patto che sia accertato il suo contributo causale nel verificarsi dell'evento dannoso.

IL CASO Il Tribunale di Vicenza, ritenendo parimenti responsabili i conducenti di due vetture coinvolte in un sinistro stradale, condanna i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'attrice, in misura corrispondente alla quota del 50% di responsabilità accertata. La donna in appello chiede che venga dichiarata l'esclusiva o prevalente responsabilità del conducente dell'altra vettura, denunciando come egli non avesse rispettato la precedenza durante la sua manovra di immissione, da un'area privata, sulla pubblica via. Nel tentativo di evitare l'impatto, la ricorrente aveva infatti urtato un altro veicolo, che sopraggiungeva in senso opposto. La Corte territoriale di Venezia, però, rigetta il gravame, confermando la pronuncia di prime cure. La donna ricorre dunque in Cassazione.

VIOLAZIONE DELL'ART. 2054 C.C. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente invoca violazione dell'art. 2054 c.c. (Circolazione di veicoli) in punto di accertamento della responsabilità per il sinistro nel caso di assenza di collisione tra i due veicoli. Il Giudice di merito aveva infatti affermato che, anche in tal caso, è possibile ricondurre la responsabilità al veicolo non direttamente coinvolto nello scontro a patto che l'evento sia eziologicamente riconducibile alla circolazione stradale e qualora abbia determinato una turbativa nella circolazione. La ricorrente sosteneva però che da tale premessa non potesse discendere una pari responsabilità per entrambi i conducenti, ritenendo che alla controparte doveva essere addebitata la responsabilità esclusiva o prevalente del sinistro.

PRESUNZIONE DI PARI COLPA La Cassazione premette che sebbene la ricostruzione della dinamica del sinistro sia esclusa dall'ambito di cognizione del giudice di legittimità, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la presunzione di pari responsabilità di colpa, prevista in caso di scontro di veicoli ex art. 2054 c.c., è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma estranei alla collisione, a patto che venga accertato in concreto l'effettivo contributo causale nella determinazione dell'evento dannoso (ex multis, Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2012 n. 3704). Tale principio, sottolinea la Corte, si riferisce ad un'applicazione estensiva del comma 2 dell'art. 2054 c.c, restando irrilevante la diversa disposizione di cui al comma 1 della stessa norma. A prevalere è l'esigenza di «un'applicazione analogica della disciplina della prova del grado di colpa nella valutazione delle condotte di tutti i soggetti responsabili che hanno concorso causalmente all'evento-scontro tra veicoli».


La Corte dichiara infondati i motivi, rigetta il ricorso e da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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