Accensione mutuo, non costituisce prova di maggior capacità contributiva

La Redazione
25 Luglio 2018

Non costituisce manifestazione di capacità contributiva presunta l'accensione di un mutuo. È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza del 20 luglio 2018 n. 19371.

Non costituisce manifestazione di capacità contributiva presunta l'accensione di un mutuo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 luglio 2018 n. 19371, ha accolto alcuni motivi di ricorso presentati da un contribuente che aveva ricevuto alcuni avvisi di accertamento IRPEF per quattro annualità fiscali, con i quali gli era stato accertato sinteticamente un maggior reddito in relazione all'acquisto di un immobile donato alla figlia.

Tra i vari motivi di ricorso, l'uomo impugnava la decisione di merito in quanto si affermava che egli non aveva neppure dato prova della disponibilità di risorse sufficienti al pagamento mensile del mutuo contratto per 150mila euro, a fronte di circa 15mila euro dichiarati annualmente.

La censura del contribuente è stata accolta dalla Sezione Tributaria Civile della Corte, che ha affermato: «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude infatti, ma diluisce la capacità contributive; ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato, dovendo piuttosto ad essa sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati».

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