Il regime di opponibilità del trasferimento di residenza ai fini della validità della notifica

Redazione scientifica
25 Luglio 2018

Ai fini della nullità della notifica, non è sufficiente che il destinatario, che sostenga di aver trasferito la propria residenza in altro Comune, produca una certificazione rilasciata da quest'ultimo in cui risulti la sua iscrizione nei registri anagrafici in data precedente a quella della notifica.

Il caso. La Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna della ricorrente al pagamento di oltre 59 mila euro. La Corte territoriale aveva infatti disatteso la tesi della nullità o inesistenza del giudizio di primo grado celebrato nella contumacia della soccombente ritenendo valida la notifica effettuata presso la residenza anagrafica della stessa, posto che il trasferimento della dimora abituale non era stato comunicato dalla donna né al Comune precedente né a quello in cui si era trasferita. Il trasferimento non risultava dunque opponibile ai terzi di buona fede.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la soccombente.

Trasferimento della residenza. Ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, che sostenga di aver trasferito la propria residenza in altro Comune, produca una certificazione rilasciata da quest'ultimo in cui risulti la sua iscrizione nei registri anagrafici in data precedente a quella della notifica. Ai sensi degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., infatti, il trasferimento della residenza è opponibile ai terzi in buona fede se dimostrato con la doppia dichiarazione effettuata al Comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e se la cancellazione e la successiva iscrizione dalle rispettive anagrafi comunali hanno la medesima decorrenza, ovvero la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza. La mera certificazione anagrafica del nuovo Comune non fornisce dunque la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al precedente Comune.

Per questi motivi, avendo il giudice di merito correttamente applicato tali principi, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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