Il danno dell’azionista per la mancata OPA: perdita di chance e quantificazione
26 Luglio 2018
Il danno da mancata OPA non coincide in modo necessario e automatico con il risultato economico della vendita azionaria che si sarebbe verificata in caso di offerta, e consiste in una perdita di chance: lo ribadisce la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19741 del 25 luglio. Il caso. Un azionista di La Fondiaria s.p.a. otteneva dal Tribunale di Milano il risarcimento del danno subito per la violazione dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, ex art. 106 TUF, nell'ambito della vicenda Fondiaria-SAI. La Corte d'Appello, accogliendo parzialmente le domande delle società assicuratrici, riduceva l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento; l'azionista proponeva, quindi, ricorso per cassazione. Il danno da mancata OPA. La Cassazione torna ad occuparsi del danno derivante da mancata OPA, con particolare riferimento ai criteri per la quantificazione. In primo luogo ribadisce, infatti, che l'azionista danneggiato dal mancato lancio di un'offerta pubblica subisce un danno che non può farsi coincidere tout-court con il risultato economico della vendita azionaria che si sarebbe verificata se l'offerta vi fosse stata e fosse stata accettata: così Cass., n. 14392/2012. La perdita di chance. Il pregiudizio dell'azionista consiste in una perdita di chance, cioè nella perdita della possibilità di disinvestimento che l'OPA avrebbe dovuto assicurare. Il danno, così individuato, può configurarsi come lucro cessante ipotetico e incombe sull'azionista l'onere di allegare e provare tale danno, dimostrando il valore economico dell'opzione di acquisto. La quantificazione del danno. La S.C. afferma, inoltre, che la valutazione del danno non può essere rapportata esclusivamente al momento in cui si consuma la violazione dell'obbligo di OPA: il danno da perdita di chance di disinvestimento dell'azionista va determinato raffrontando il prezzo di rimborso delle azioni con il loro valore effettivo, ritratto daklle risultanze di borsa, in base anche al successivo andamento del titolo tra il momento della mancata OPA e l'effettivo disinvestimento o comunque fino al momento della proposizione della domanda risarcitoria da parte dell'azionista. |