Condotta medica e danno lamentato: il paziente/danneggiato deve provare il nesso causale
26 Luglio 2018
IL CASO Il tribunale di Roma prima, e la corte territoriale poi, rigettano la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, avanzata dalle figlie, in proprio e in qualità di eredi, di una donna deceduta durante il ricovero presso un'Azienda Sanitaria romana, condannandole alla rifusione delle spese di giudizio. Le donne ricorrono dunque per la cassazione della sentenza, lamentando in particolare la violazione dell'art. 1218 c.c. per avere la corte territoriale errato nell'individuazione del contenuto dell'onere della prova di chi agisce per responsabilità contrattuale. La Corte d'appello, infatti, non aveva accolto la loro richiesta risarcitoria ritenendo non provato il nesso di derivazione causale, e anzi aveva ritenuto che spettasse alle attrici dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra il danno e la morte.
ONERE DEL PAZIENTE DANNEGGIATO La Cassazione ricorda che, in base agli ultimi orientamenti di legittimità, compete al paziente/danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso eziologico tra condotta del medico e danno di cui si chiede il risarcimento; nel caso in cui non risulti provato, la domanda deve essere rigettata (ex multis, Cass. civ. n. 26824/2017).
NESSUN ESONERO EX ART. 1218 C.C. L'art. 1218 c.c., continua la Corte, esonera il creditore dall'obbligazione non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma deve comunque dimostrare l'esistenza del nesso causale tra condotta e danno da risarcire.
VICINANZA DELL'ONERE DELLA PROVA La Corte precisa infine che il principio di vicinanza dell'onere della prova ex Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001 non coinvolge il nesso causale tra condotta dell'obbligato ed danno del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi dell'art. 2697 c.c. Pertanto, la prova dell'avvenuto adempimento o della condotta posta in essere è a carico del debitore.
Il ricorso viene rigettato.
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